Pubblichiamo
di seguito integralmente il Regolamento dell'attività
istituzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione il
26 novembre 2001 e dal Consiglio di Indirizzo il 17 dicembre
2001.
Si segnala che gli articoli di maggior interesse per la presentazione
di richieste di contributo sono quelli dal n. 1 al n. 6.
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REGOLAMENTO
DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.
1
Oggetto
1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3,
2° comma, dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi, disciplina l'attività della Fondazione per
il perseguimento degli scopi statutari mediante l'indicazione
dei criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati
i progetti e le iniziative, proprie o di terzi, da finanziare,
allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività,
la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità
di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché
la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli
interventi.
PARTE
II
ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Art.
2
Settori di intervento
2.1.- Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la Fondazione persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie,
orientando la propria attività e destinando le risorse
disponibili preminentemente nei seguenti settori "rilevanti":
1. Ricerca scientifica
2. istruzione e formazione
3. arte, conservazione del patrimonio artistico, valorizzazione
delle attività e dei beni culturali e ambientali
4. sanità
5. assistenza alle categorie sociali deboli
2.2.- La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate
dal Consiglio di indirizzo, può, attraverso gli interventi
ritenuti più idonei, individuare e sostenere programmi
di attività per la promozione dello sviluppo economico
e sociale delle comunità locali anche al di fuori dei
suindicati settori.
2.3.- La Fondazione opera prevalentemente nel proprio territorio
di tradizionale radicamento (Comuni di Carpi, Novi e Soliera);
può comunque operare anche al di fuori di tale territorio
e, nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, anche
al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri
organismi nazionali e/o internazionali.
2.4.- Nell'ambito della programmazione degli interventi, il
Consiglio di indirizzo può concentrare l'attività
della Fondazione, transitoriamente e per periodi definiti,
in alcuni settori di cui al presente articolo, purché
tra questi vi sia almeno uno dei settori rilevanti di cui
al comma 1, al fine di rendere più efficace la sua
azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle
esigenze del territorio di operatività.
Art.
3
Principi generali
3.1.- La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza,
efficacia, equità, indipendenza, imparzialità,
non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che
entrano in relazione con essa.
3.2.- La Fondazione persegue i propri scopi:
a) preferibilmente mediante il finanziamento di progetti ed
iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati interessati;
b) sostenendo altresì, in quanto ritenuti meritevoli,
attività, progetti ed iniziative promossi da terzi
nell'ambito dei programmi di attività da essa individuati;
c) mediante l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito
dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni
di controllo in società operanti in via esclusiva nei
settori rilevanti.
3.3.- L'attività istituzionale è definita dai
contenuti dei programmi pluriennali e dei documenti programmatici
previsionali annuali, restando esclusi interventi nei settori
di attività che non rientrino tra quelli individuati
nei suddetti documenti, salvo particolari ed eccezionali esigenze
che possano verificarsi, previa motivata modifica dei programmi
e dei suddetti documenti approvati dai competenti organi.
3.4 - In sede di redazione del documento programmatico previsionale
annuale il Consiglio di Indirizzo determina la ripartizione
delle risorse disponibili tra i diversi settori di intervento,
indicando altresì la quota globale di risorse da destinare
a progetti propri e a progetti di terzi.
3.5.- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti
dagli artt. 12.2 e 13.3 del presente Regolamento, può
prevedere la destinazione di somme di limitato importo per
la realizzazione di piccoli interventi di carattere locale,
non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione,
ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività
individuati nei documenti di programmazione.
3.6.- Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati
proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati
ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere,
in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni
finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali
e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti
nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.
Art.
4
Beneficiari degli interventi
4.1.- Possono beneficiare degli interventi della Fondazione
gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura
di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad
uno dei settori di intervento della Fondazione. Sono esclusi
gli interventi in favore di imprese o di raggruppamenti di
imprese di qualsiasi natura e in qualsiasi forma organizzate
con eccezione delle imprese strumentali, come definite dall'art.
1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, e delle cooperative
sociali di cui alla L. n. 381/91. Gli enti privati devono
essere di norma costituiti per atto pubblico, o scrittura
privata autenticata, o atto registrato; è in facoltà
della Fondazione prendere in esame anche domande provenienti
da enti o comitati costituiti in assenza delle suddette formalità,
qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano
ritenuti rilevanti e adeguatamente comprovati.
4.2.- Sono inoltre esclusi:
a) gli interventi a sostegno di partiti o movimenti politici,
organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di
categoria, di soggetti che svolgono propaganda politica per
influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali.
Sono altresì esclusi interventi a sostegno di soggetti
che mirano a limitare la libertà e la dignità
dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
b) gli interventi a sostegno di attività sportive di
natura professionale o dilettantistica, a meno che non siano
rivolti a sovvenire necessità di soggetti appartenenti
a categorie sociali deboli;
c) gli interventi a sostegno di singole persone fisiche.
d) Sono escluse le erogazioni dirette al finanziamento delle
spese di funzionamento del soggetto richiedente.
4.3.- La Fondazione, durante la fase istruttoria, può
assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute
nel modulo di richiesta di cui al successivo art. 6.2., finalizzate
alla valutazione dell'idoneità del beneficiario al
perseguimento delle finalità per le quali è
richiesto l'intervento.
4.4.- Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi
ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della
legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali.
Art.
5
Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi
5.1.- Nello svolgimento dell'attività istruttoria e
di selezione delle richieste di contributo, la Fondazione
verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto
ai fini istituzionali e ai documenti programmatici approvati
nonché la capacità da parte degli Enti o dei
soggetti promotori di gestire l'iniziativa, per la quale si
chiede il suo intervento.
5.2.- Nella valutazione delle iniziative la Fondazione deve
attenersi a metodi e parametri idonei ad assicurare la massima
obiettività, trasparenza e, ove possibile, la confrontabilità
delle iniziative all'interno dello stesso settore o sotto
settore.
5.3.- Nella scelta dei progetti e iniziative da finanziare,
la Fondazione privilegia, di norma:
- quelli espressione del tradizionale territorio di operatività;
- quelli che comportino il coinvolgimento finanziario e/o
progettuale e/o operativo di altri soggetti, Enti o Associazioni;
- quelli innovativi e quelli, in particolar modo per i progetti
di maggiori dimensioni, che comportino positive ricadute sulla
collettività in termini di benefici materiali e immateriali;
- quelli che si caratterizzino per le maggiori potenzialità
di sviluppo nel tempo e consolidamento dei risultati;
- quelli coerenti con le espressioni di solidarietà
della società civile;
- quelli che presentino, come parte del progetto, un programma
di auto-valutazione sulla realizzazione del progetto nelle
diverse fasi, attraverso parametri oggettivi.
5.4.- Oltre ai suddetti criteri generali, la Fondazione potrà,
nei singoli bandi pubblici, avvisi o inviti, specificare ulteriori
criteri, in relazioni alle peculiari caratteristiche dei progetti
e degli interventi.
Art.
6
Modalità di richiesta dei contributi
6.1 - Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha
cura di predisporre adeguate azioni informative miranti a
favorire la conoscenza presso i terzi dei requisiti, delle
modalità e dei termini per poter accedere ai finanziamenti
e provvede a sollecitare, anche mediante appositi bandi, avvisi,
comunicati, ecc., le richieste di intervento da parte di terzi
al fine di poter finanziare progetti conformi ai programmi
indicati nei documenti di programmazione della Fondazione.
6.2.- Le richieste di contributo relative ad attività,
progetti ed iniziative proposte da terzi devono essere presentate
esclusivamente su apposito modulo, approvato dal Consiglio
di amministrazione. Tale modulo, che deve essere sottoscritto
dal legale rappresentante del richiedente, deve essere compilato
con l'indicazione, fra l'altro, dei dati richiesti relativi
al richiedente, dell'ambito di operatività e delle
attività da questi ordinariamente svolte, del contenuto
specifico del progetto/iniziativa presentato, dei beneficiari
e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione
dello stesso, delle risorse complessive necessarie e delle
relative fonti di finanziamento con l'indicazione specifica
dell'ammontare del contributo richiesto alla Fondazione, dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto/iniziativa
ed, eventualmente, un programma di auto-valutazione sulla
realizzazione del progetto nelle diverse fasi, attraverso
parametri oggettivi.
6.3.- Il modulo per le richieste di contributo di cui al comma
precedente è reperibile presso la sede della Fondazione
nonché sul sito internet della stessa www.fondazionecrcarpi.it,
liberamente accessibile.
6.4.- Alle richieste deve essere allegata la seguente documentazione:
1.- copia di documentazione idonea a comprovare l'assenza
della natura di impresa e dello scopo di lucro in capo al
soggetto richiedente, (tale documentazione può essere
rappresentata da: atto costitutivo, statuto, attestati di
iscrizione ad Albi e Registri, norme di legge, altri atti
e documenti aventi carattere costitutivo, ecc.). Nel caso
il soggetto richiedente rivesta la natura di ente pubblico
la predetta documentazione potrà essere omessa, salvo
che la Fondazione ne faccia esplicita richiesta;
2.- copia di documentazione ritenuta utile ad illustrare ulteriormente
l'attività/progetto/iniziativa per la quale si chiede
il contributo nonché la meritevolezza e fattibilità
dello stesso (relazioni, progetti tecnici, preventivi di spesa,
pareri, studi, ecc.).
6.5.- Qualora la documentazione di cui al precedente comma
4 fosse già stata, anche separatamente, trasmessa alla
Fondazione, il richiedente potrà limitarsi ad indicarne
la data di invio e l'assenza di successive modifiche, ferma
la facoltà della Fondazione di chiederne un nuovo invio.
La Fondazione non ha alcun obbligo di restituzione della predetta
documentazione.
6.6- Le richieste devono pervenire presso gli Uffici della
Fondazione in Carpi Via Sardegna, 2, nei periodi compresi
tra il 1 gennaio e il 28 febbraio e tra il 1 giugno e il 31
luglio di ogni anno. Le domande pervenute in periodo diverso
non saranno ammesse a contributo per l'anno in corso, fatta
eccezione per le richieste di intervento ritenute urgenti
o di particolare interesse per gli scopi e le finalità
della Fondazione.
Art.
7
Procedure di valutazione e delibere di erogazione
7.1.- Gli Uffici della Fondazione provvedono ad esaminare
le richieste di contributo pervenute da terzi; nel caso la
domanda risulti incompleta o comunque carente degli elementi
richiesti, gli Uffici potranno richiedere le necessarie integrazioni
fissando un termine entro il quale la domanda dovrà
essere integrata a pena di decadenza.
7.2.- Sia i progetti e le iniziative proprie della Fondazione
che le richieste di intervento presentate da terzi sono individuate
tramite apposito codice interno centralizzato indipendentemente
dal loro accoglimento o meno. Tale codice consentirà
l'individuazione univoca ed il controllo costante dell'iter
istruttorio nonché la facile individuazione del relativo
esito. Per agevolare la gestione delle posizioni la Fondazione
potrà avvalersi di appositi strumenti e procedure informatiche
nonché realizzare schede sintetiche relativamente a
ciascuna posizione.
7.3.- L'individuazione dei singoli progetti da finanziare
e la determinazione dell'importo dei relativi finanziamenti,
vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione con proprie
deliberazioni assunte, ogni anno, entro il 31 luglio per le
domande di contributo presentate dal 1 gennaio al 28 febbraio,
ed entro il 31 dicembre per le domande di contributo presentate
dal 1 giugno al 31 luglio.
7.4.- Il Consiglio di amministrazione provvede a quanto previsto
dal comma precedente attraverso proprie autonome ed insindacabili
valutazioni sulla base delle informazioni raccolte mediante
l'esame della documentazione presentata e delle ulteriori
informazioni eventualmente assunte.
7.5.- A supporto delle proprie attività relative alla
definizione di progetti e iniziative proprie della Fondazione,
alla valutazione dei progetti presentati da terzi e alla verifica
circa lo stato di realizzazione e i risultati dei progetti
finanziati, il Consiglio di amministrazione può avvalersi
di Commissioni consultive appositamente istituite, formate
da personalità di particolare competenza e riconosciuto
valore nei settori di intervento della Fondazione. In presenza
di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione
non reperibile all'interno delle strutture della Fondazione,
il Consiglio di amministrazione può altresì
avvalersi di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità
nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione
dei progetti.
Art.
8
Procedure di erogazione
8.1.- Le decisioni, positive o negative, sulle richieste di
erogazione sono comunicate con lettera del Presidente, di
norma, entro 60 giorni dalla loro assunzione; in caso di decisione
positiva la lettera contiene l'impegno alla erogazione del
contributo previa presentazione della documentazione di spesa
e verifica della realizzazione dell'iniziativa.
8.2.- Le iniziative di piccola entità, fino all'importo
massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art.
3.5 del presente Regolamento, sono assunte in forma di erogazione
diretta. Le iniziative di entità superiore sono assunte
sotto forma di impegno all'erogazione.
8.3.- Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante
l'erogazione è altresì allegato un modulo per
l'erogazione, approvato dal Consiglio di amministrazione,
da compilare con le indicazioni richieste in ordine alla individuazione
del trattamento fiscale applicabile, alle modalità
di erogazione del contributo nonché alla documentazione,
da allegare al modulo stesso, idonea a comprovare la realizzazione
della attività/progetto/iniziativa oggetto del finanziamento
e le relative spese sostenute.
8.4.- Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
del beneficiario ed inviato, con la relativa documentazione
richiesta, alla Fondazione, come condizione per dare corso
alla erogazione.
8.5.- L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento
è effettuata sulla base della documentazione prevista
ai precedenti commi, salvo quanto previsto al comma 2. Il
Consiglio di amministrazione può tuttavia disporre
l'erogazione anticipata sulla base di giustificati motivi
e/o di elementi ritenuti sufficienti circa la realizzazione
dell'iniziativa.
8.6.- La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso
beneficiario, per titoli diversi o allo stesso titolo, non
può essere considerata consuetudinaria e non legittima
alcun affidamento del beneficiario nella sua continuazione,
per lo stesso o per diverso ammontare.
8.7.- Il beneficiario decade dall'assegnazione del contributo
qualora il progetto non sia stato realizzato nel termine previsto
nella domanda, e comunque, di norma, entro diciotto mesi dalla
data della comunicazione dell'impegno, sempre che non siano
intervenute, nel frattempo, fondate ed oggettive ragioni di
rinvio della realizzazione che, a giudizio del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione stessa, consentano di mantenere
l'impegno ad erogare il contributo concesso. La decadenza
è accertata tramite delibera del Consiglio di amministrazione
e comunicata all'interessato.
Art.
9
Verifica dell'attuazione dei progetti
9.1.- Il Consiglio di Amministrazione, ove si ritenga opportuno,
potrà affidare al Segretario Generale, coadiuvato eventualmente
da esperti, la verifica in corso d'opera o finale della realizzazione
del progetto per il quale è stato concesso il contributo.
Il Segretario Generale provvederà a riferire al Consiglio
di Amministrazione il risultato delle o della verifica.
PARTE III
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Art.
10
Definizione e ambito di attività
10.1.- Il Consiglio di indirizzo è l'organo responsabile
del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione,
ne indirizza l'attività e ne verifica i risultati.
10.2.- Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità
operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento,
scopo primario dell'attività del Consiglio di indirizzo
è la determinazione dei programmi, delle priorità
e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica
dei risultati.
10.3.- A tale fine il Consiglio di indirizzo:
a) predispone il programma pluriennale individuando l'ambito
temporale di operatività, i settori di intervento,
tra quelli previsti dallo statuto e le relative risorse disponibili,
sentito il Consiglio di Amministrazione e valutate le eventuali
proposte dal medesimo formulate ai sensi dell'art. 17, 3°
comma, dello statuto e dell'art. 11.3 lettera a) del presente
Regolamento; allo scopo, il documento deve essere trasmesso
al Consiglio di Amministrazione non oltre il 15 giugno dell'ultimo
esercizio del programma pluriennale in corso e rinviato, entro
il 15 luglio, al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione
entro il 31 luglio dello stesso esercizio;
b) approva il documento programmatico previsionale annuale
predisposto dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre;
c) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione
e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali
nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione
di partecipazioni di controllo in società operanti
in via esclusiva nei settori rilevanti;
d) definisce le linee generali della gestione patrimoniale
e della politica degli investimenti;
e) approva il Bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,
comprensiva del Bilancio di missione di cui al successivo
art. 14, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) verifica periodicamente, di norma con cadenza trimestrale,
i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla
base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio
relative all'attività istituzionale.
PARTE
IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.
11
Definizione e ambito di attività
11.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile
della gestione della Fondazione nei limiti determinati dagli
obiettivi e dai programmi contenuti nel programma pluriennale
e nel documento programmatico previsionale annuale.
11.2- Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
gestione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla
legge o dallo statuto ad altri organi della Fondazione.
11.3.- In particolare nell'esercizio dell'attività
istituzionale il Consiglio di amministrazione:
a) esprime il proprio parere sul programma pluriennale predisposto
dal Consiglio di indirizzo e formula eventuali proposte in
ordine al medesimo;
b) predispone, sulla base degli indirizzi formulati nel piano
programmatico pluriennale, il documento programmatico previsionale
annuale entro il giorno 10 ottobre di ogni anno e lo sottopone
al Consiglio di indirizzo per la sua approvazione;
c) predispone il Bilancio di missione sull'attività
erogativa della Fondazione di cui all'art. 14 e lo sottopone
al Consiglio di indirizzo per la sua approvazione;
d) predispone relazioni periodiche, di norma con cadenza trimestrale,
relative all'attività svolta, da sottoporre al Consiglio
di indirizzo per la verifica dei risultati;
e) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni
consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono
far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione,
determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento
e le eventuali indennità dei loro componenti, ai sensi
dell'art. 17, 2° comma, n. 9 dello Statuto;
f) può avvalersi, in presenza di progetti connotati
da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno
delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni,
dotati di provata professionalità ed esperienza nei
settori di competenza, per la definizione e la valutazione
dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.
11.4.- Il Consiglio di amministrazione persegue nella sua
azione le finalità e gli obiettivi individuati nel
documento programmatico previsionale annuale e a tal fine
provvede a:
a) sollecitare, anche mediante avvisi, bandi, comunicati etc.
richieste di intervento da parte di terzi, al fine di finanziare
progetti conformi ai programmi elaborati nel documento programmatico
previsionale annuale;
b) valutare le singole richieste di intervento pervenute e
debitamente istruite assumendo le necessarie deliberazioni
in merito;
c) curare la predisposizione e l'esecuzione dei progetti direttamente
promossi dalla Fondazione.
PARTE
V
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI MISSIONE
Art.
12
Programma pluriennale di attività
12.1 - Il programma pluriennale di attività ha durata
triennale.
12.2.- Nell'ambito di tale programma sono accertate le risorse
disponibili nel periodo di sua operatività e sono ripartite
tra i settori di intervento individuati. Il documento, inoltre,
ripartisce tali risorse tra progetti propri e di terzi, determina
l'ammontare totale delle risorse da destinare ai piccoli interventi
di carattere locale fissandone, per questi ultimi, l'ammontare
unitario massimo.
12.3 - Su proposta del Consiglio di Amministrazione, per progetti
specifici di notevole rilevanza che eccedano la scadenza del
piano programmatico pluriennale di attività in corso
o che necessitino di una diversa ripartizione delle risorse
tra i vari settori, il Consiglio di indirizzo potrà
modificare il piano programmatico pluriennale di attività
e dovrà tenere conto di tali impegni nella formulazione
dei successivi piani programmatici pluriennali di attività.
Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, è
autorizzato ad adeguare, di conseguenza, il documento programmatico
annuale.
Art.
13
Documento programmatico previsionale annuale
13.1.- Il documento programmatico previsionale annuale ha
per oggetto gli interventi previsti per l'esercizio successivo,
anche in attuazione di impegni pluriennali, finalizzati alla
realizzazione degli obiettivi del programma pluriennale di
attività.
13.2.- Il documento programmatico previsionale annuale deve
essere approvato dal Consiglio di indirizzo ogni anno entro
il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza
entro 15 giorni dall'approvazione.
13.3.- Il documento programmatico previsionale annuale stabilisce
l'ammontare complessivo degli interventi istituzionali e,
dopo aver stabilito l'ammontare complessivo delle disponibilità
da destinare ai piccoli interventi di carattere locale, determina
la suddivisione delle residue risorse disponibili tra i settori
di intervento, nonché la ripartizione globale tra progetti
propri e di terzi.
Art.
14
Bilancio di missione
14.1.- Il Bilancio di missione costituisce parte integrante
della relazione annuale di gestione che correda il Bilancio
di esercizio da predisporsi a cura del Consiglio di amministrazione
entro il 30 aprile di ogni anno.
14.2.- Il Bilancio di missione illustra tutta l'attività
erogativa svolta nell'esercizio precedente; allo stesso è
allegato l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto contributi
dalla Fondazione con il relativo importo.
14.3.- Il Bilancio di missione è approvato dal Consiglio
di indirizzo unitamente al bilancio di esercizio entro il
31 maggio di ogni anno e viene reso pubblico nelle forme previste
dal successivo art. 15.
Art.
15
Pubblicità
15.1.- Il Regolamento dell'attività istituzionale,
il Bilancio di esercizio unitamente alla Relazione annuale
di gestione ivi compreso il Bilancio di missione e l'elenco
dei beneficiari con i relativi importi sono resi pubblici
mediante deposito presso la sede della Fondazione con possibilità
per chiunque di prenderne visione ed estrarne copia a proprie
spese negli orari di apertura degli uffici al pubblico. La
Fondazione cura la pubblicazione di documentazione informativa
sul proprio sito Internet, non soggetto a restrizioni di accesso.
15.2.- I bandi, gli avvisi e i comunicati di cui all'art.
6.1 possono essere resi pubblici mediante mezzi di informazione
a carattere locale, oltre che nelle forme di cui al precedente
comma.
PARTE
VI
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art.
16
Entrata in vigore
16.1.- Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio
2002.
16.2.- Alle pratiche di erogazione per le quali sia stata
già presentata domanda di erogazione alla data di entrata
in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi
le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione
della domanda.
16.3.- Il primo documento di programma pluriennale di attività
sarà deliberato dal Consiglio di indirizzo entro il
31/5/2002 e si riferirà agli esercizi 2003-2005.
16.4.- Il documento programmatico previsionale annuale relativo
all'esercizio 2002 viene approvato entro il 31/10/2001 sulla
base degli indirizzi a tal fine preventivamente deliberati
dal Consiglio di indirizzo.
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