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Pubblichiamo di seguito integralmente il Regolamento dell'attività istituzionale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 novembre 2001 e dal Consiglio di Indirizzo il 17 dicembre 2001.


Si segnala che gli articoli di maggior interesse per la presentazione di richieste di contributo sono quelli dal n. 1 al n. 6.



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REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE


PARTE I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
Oggetto
1.1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, 2° comma, dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari mediante l'indicazione dei criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative, proprie o di terzi, da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

PARTE II
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 2
Settori di intervento
2.1.- Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, la Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nel rispetto delle tradizioni originarie, orientando la propria attività e destinando le risorse disponibili preminentemente nei seguenti settori "rilevanti":
1. Ricerca scientifica
2. istruzione e formazione
3. arte, conservazione del patrimonio artistico, valorizzazione delle attività e dei beni culturali e ambientali
4. sanità
5. assistenza alle categorie sociali deboli
2.2.- La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio di indirizzo, può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, individuare e sostenere programmi di attività per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali anche al di fuori dei suindicati settori.
2.3.- La Fondazione opera prevalentemente nel proprio territorio di tradizionale radicamento (Comuni di Carpi, Novi e Soliera); può comunque operare anche al di fuori di tale territorio e, nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, anche al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.
2.4.- Nell'ambito della programmazione degli interventi, il Consiglio di indirizzo può concentrare l'attività della Fondazione, transitoriamente e per periodi definiti, in alcuni settori di cui al presente articolo, purché tra questi vi sia almeno uno dei settori rilevanti di cui al comma 1, al fine di rendere più efficace la sua azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività.

Art. 3
Principi generali
3.1.- La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.
3.2.- La Fondazione persegue i propri scopi:
a) preferibilmente mediante il finanziamento di progetti ed iniziative propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati;
b) sostenendo altresì, in quanto ritenuti meritevoli, attività, progetti ed iniziative promossi da terzi nell'ambito dei programmi di attività da essa individuati;
c) mediante l'esercizio di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti.
3.3.- L'attività istituzionale è definita dai contenuti dei programmi pluriennali e dei documenti programmatici previsionali annuali, restando esclusi interventi nei settori di attività che non rientrino tra quelli individuati nei suddetti documenti, salvo particolari ed eccezionali esigenze che possano verificarsi, previa motivata modifica dei programmi e dei suddetti documenti approvati dai competenti organi.
3.4 - In sede di redazione del documento programmatico previsionale annuale il Consiglio di Indirizzo determina la ripartizione delle risorse disponibili tra i diversi settori di intervento, indicando altresì la quota globale di risorse da destinare a progetti propri e a progetti di terzi.
3.5.- Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli artt. 12.2 e 13.3 del presente Regolamento, può prevedere la destinazione di somme di limitato importo per la realizzazione di piccoli interventi di carattere locale, non legati, per la loro dimensione, ad una specifica programmazione, ma in ogni caso riconducibili ai settori di attività individuati nei documenti di programmazione.
3.6.- Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell'ambito dei documenti di programmazione della Fondazione.

Art. 4
Beneficiari degli interventi
4.1.- Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione. Sono esclusi gli interventi in favore di imprese o di raggruppamenti di imprese di qualsiasi natura e in qualsiasi forma organizzate con eccezione delle imprese strumentali, come definite dall'art. 1, 1° comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99, e delle cooperative sociali di cui alla L. n. 381/91. Gli enti privati devono essere di norma costituiti per atto pubblico, o scrittura privata autenticata, o atto registrato; è in facoltà della Fondazione prendere in esame anche domande provenienti da enti o comitati costituiti in assenza delle suddette formalità, qualora i fini perseguiti e l'attività svolta siano ritenuti rilevanti e adeguatamente comprovati.
4.2.- Sono inoltre esclusi:
a) gli interventi a sostegno di partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono propaganda politica per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali. Sono altresì esclusi interventi a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
b) gli interventi a sostegno di attività sportive di natura professionale o dilettantistica, a meno che non siano rivolti a sovvenire necessità di soggetti appartenenti a categorie sociali deboli;
c) gli interventi a sostegno di singole persone fisiche.
d) Sono escluse le erogazioni dirette al finanziamento delle spese di funzionamento del soggetto richiedente.
4.3.- La Fondazione, durante la fase istruttoria, può assumere ulteriori informazioni rispetto a quelle contenute nel modulo di richiesta di cui al successivo art. 6.2., finalizzate alla valutazione dell'idoneità del beneficiario al perseguimento delle finalità per le quali è richiesto l'intervento.
4.4.- Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 5
Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi
5.1.- Nello svolgimento dell'attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, la Fondazione verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e ai documenti programmatici approvati nonché la capacità da parte degli Enti o dei soggetti promotori di gestire l'iniziativa, per la quale si chiede il suo intervento.
5.2.- Nella valutazione delle iniziative la Fondazione deve attenersi a metodi e parametri idonei ad assicurare la massima obiettività, trasparenza e, ove possibile, la confrontabilità delle iniziative all'interno dello stesso settore o sotto settore.
5.3.- Nella scelta dei progetti e iniziative da finanziare, la Fondazione privilegia, di norma:
- quelli espressione del tradizionale territorio di operatività;
- quelli che comportino il coinvolgimento finanziario e/o progettuale e/o operativo di altri soggetti, Enti o Associazioni;
- quelli innovativi e quelli, in particolar modo per i progetti di maggiori dimensioni, che comportino positive ricadute sulla collettività in termini di benefici materiali e immateriali;
- quelli che si caratterizzino per le maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo e consolidamento dei risultati;
- quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile;
- quelli che presentino, come parte del progetto, un programma di auto-valutazione sulla realizzazione del progetto nelle diverse fasi, attraverso parametri oggettivi.
5.4.- Oltre ai suddetti criteri generali, la Fondazione potrà, nei singoli bandi pubblici, avvisi o inviti, specificare ulteriori criteri, in relazioni alle peculiari caratteristiche dei progetti e degli interventi.

Art. 6
Modalità di richiesta dei contributi
6.1 - Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha cura di predisporre adeguate azioni informative miranti a favorire la conoscenza presso i terzi dei requisiti, delle modalità e dei termini per poter accedere ai finanziamenti e provvede a sollecitare, anche mediante appositi bandi, avvisi, comunicati, ecc., le richieste di intervento da parte di terzi al fine di poter finanziare progetti conformi ai programmi indicati nei documenti di programmazione della Fondazione.
6.2.- Le richieste di contributo relative ad attività, progetti ed iniziative proposte da terzi devono essere presentate esclusivamente su apposito modulo, approvato dal Consiglio di amministrazione. Tale modulo, che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente, deve essere compilato con l'indicazione, fra l'altro, dei dati richiesti relativi al richiedente, dell'ambito di operatività e delle attività da questi ordinariamente svolte, del contenuto specifico del progetto/iniziativa presentato, dei beneficiari e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione dello stesso, delle risorse complessive necessarie e delle relative fonti di finanziamento con l'indicazione specifica dell'ammontare del contributo richiesto alla Fondazione, dei tempi previsti per la realizzazione del progetto/iniziativa ed, eventualmente, un programma di auto-valutazione sulla realizzazione del progetto nelle diverse fasi, attraverso parametri oggettivi.
6.3.- Il modulo per le richieste di contributo di cui al comma precedente è reperibile presso la sede della Fondazione nonché sul sito internet della stessa www.fondazionecrcarpi.it, liberamente accessibile.
6.4.- Alle richieste deve essere allegata la seguente documentazione:
1.- copia di documentazione idonea a comprovare l'assenza della natura di impresa e dello scopo di lucro in capo al soggetto richiedente, (tale documentazione può essere rappresentata da: atto costitutivo, statuto, attestati di iscrizione ad Albi e Registri, norme di legge, altri atti e documenti aventi carattere costitutivo, ecc.). Nel caso il soggetto richiedente rivesta la natura di ente pubblico la predetta documentazione potrà essere omessa, salvo che la Fondazione ne faccia esplicita richiesta;
2.- copia di documentazione ritenuta utile ad illustrare ulteriormente l'attività/progetto/iniziativa per la quale si chiede il contributo nonché la meritevolezza e fattibilità dello stesso (relazioni, progetti tecnici, preventivi di spesa, pareri, studi, ecc.).
6.5.- Qualora la documentazione di cui al precedente comma 4 fosse già stata, anche separatamente, trasmessa alla Fondazione, il richiedente potrà limitarsi ad indicarne la data di invio e l'assenza di successive modifiche, ferma la facoltà della Fondazione di chiederne un nuovo invio. La Fondazione non ha alcun obbligo di restituzione della predetta documentazione.
6.6- Le richieste devono pervenire presso gli Uffici della Fondazione in Carpi Via Sardegna, 2, nei periodi compresi tra il 1 gennaio e il 28 febbraio e tra il 1 giugno e il 31 luglio di ogni anno. Le domande pervenute in periodo diverso non saranno ammesse a contributo per l'anno in corso, fatta eccezione per le richieste di intervento ritenute urgenti o di particolare interesse per gli scopi e le finalità della Fondazione.

Art. 7
Procedure di valutazione e delibere di erogazione
7.1.- Gli Uffici della Fondazione provvedono ad esaminare le richieste di contributo pervenute da terzi; nel caso la domanda risulti incompleta o comunque carente degli elementi richiesti, gli Uffici potranno richiedere le necessarie integrazioni fissando un termine entro il quale la domanda dovrà essere integrata a pena di decadenza.
7.2.- Sia i progetti e le iniziative proprie della Fondazione che le richieste di intervento presentate da terzi sono individuate tramite apposito codice interno centralizzato indipendentemente dal loro accoglimento o meno. Tale codice consentirà l'individuazione univoca ed il controllo costante dell'iter istruttorio nonché la facile individuazione del relativo esito. Per agevolare la gestione delle posizioni la Fondazione potrà avvalersi di appositi strumenti e procedure informatiche nonché realizzare schede sintetiche relativamente a ciascuna posizione.
7.3.- L'individuazione dei singoli progetti da finanziare e la determinazione dell'importo dei relativi finanziamenti, vengono effettuati dal Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni assunte, ogni anno, entro il 31 luglio per le domande di contributo presentate dal 1 gennaio al 28 febbraio, ed entro il 31 dicembre per le domande di contributo presentate dal 1 giugno al 31 luglio.
7.4.- Il Consiglio di amministrazione provvede a quanto previsto dal comma precedente attraverso proprie autonome ed insindacabili valutazioni sulla base delle informazioni raccolte mediante l'esame della documentazione presentata e delle ulteriori informazioni eventualmente assunte.
7.5.- A supporto delle proprie attività relative alla definizione di progetti e iniziative proprie della Fondazione, alla valutazione dei progetti presentati da terzi e alla verifica circa lo stato di realizzazione e i risultati dei progetti finanziati, il Consiglio di amministrazione può avvalersi di Commissioni consultive appositamente istituite, formate da personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento della Fondazione. In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno delle strutture della Fondazione, il Consiglio di amministrazione può altresì avvalersi di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti.

Art. 8
Procedure di erogazione
8.1.- Le decisioni, positive o negative, sulle richieste di erogazione sono comunicate con lettera del Presidente, di norma, entro 60 giorni dalla loro assunzione; in caso di decisione positiva la lettera contiene l'impegno alla erogazione del contributo previa presentazione della documentazione di spesa e verifica della realizzazione dell'iniziativa.
8.2.- Le iniziative di piccola entità, fino all'importo massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art. 3.5 del presente Regolamento, sono assunte in forma di erogazione diretta. Le iniziative di entità superiore sono assunte sotto forma di impegno all'erogazione.
8.3.- Alla comunicazione sulla decisione positiva riguardante l'erogazione è altresì allegato un modulo per l'erogazione, approvato dal Consiglio di amministrazione, da compilare con le indicazioni richieste in ordine alla individuazione del trattamento fiscale applicabile, alle modalità di erogazione del contributo nonché alla documentazione, da allegare al modulo stesso, idonea a comprovare la realizzazione della attività/progetto/iniziativa oggetto del finanziamento e le relative spese sostenute.
8.4.- Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario ed inviato, con la relativa documentazione richiesta, alla Fondazione, come condizione per dare corso alla erogazione.
8.5.- L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base della documentazione prevista ai precedenti commi, salvo quanto previsto al comma 2. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia disporre l'erogazione anticipata sulla base di giustificati motivi e/o di elementi ritenuti sufficienti circa la realizzazione dell'iniziativa.
8.6.- La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario, per titoli diversi o allo stesso titolo, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento del beneficiario nella sua continuazione, per lo stesso o per diverso ammontare.
8.7.- Il beneficiario decade dall'assegnazione del contributo qualora il progetto non sia stato realizzato nel termine previsto nella domanda, e comunque, di norma, entro diciotto mesi dalla data della comunicazione dell'impegno, sempre che non siano intervenute, nel frattempo, fondate ed oggettive ragioni di rinvio della realizzazione che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa, consentano di mantenere l'impegno ad erogare il contributo concesso. La decadenza è accertata tramite delibera del Consiglio di amministrazione e comunicata all'interessato.

Art. 9
Verifica dell'attuazione dei progetti
9.1.- Il Consiglio di Amministrazione, ove si ritenga opportuno, potrà affidare al Segretario Generale, coadiuvato eventualmente da esperti, la verifica in corso d'opera o finale della realizzazione del progetto per il quale è stato concesso il contributo. Il Segretario Generale provvederà a riferire al Consiglio di Amministrazione il risultato delle o della verifica.

PARTE III
CONSIGLIO DI INDIRIZZO

Art. 10
Definizione e ambito di attività
10.1.- Il Consiglio di indirizzo è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, ne indirizza l'attività e ne verifica i risultati.
10.2.- Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio di indirizzo è la determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
10.3.- A tale fine il Consiglio di indirizzo:
a) predispone il programma pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento, tra quelli previsti dallo statuto e le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di Amministrazione e valutate le eventuali proposte dal medesimo formulate ai sensi dell'art. 17, 3° comma, dello statuto e dell'art. 11.3 lettera a) del presente Regolamento; allo scopo, il documento deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione non oltre il 15 giugno dell'ultimo esercizio del programma pluriennale in corso e rinviato, entro il 15 luglio, al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione entro il 31 luglio dello stesso esercizio;
b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre;
c) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, anche mediante l'assunzione di partecipazioni di controllo in società operanti in via esclusiva nei settori rilevanti;
d) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
e) approva il Bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, comprensiva del Bilancio di missione di cui al successivo art. 14, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
f) verifica periodicamente, di norma con cadenza trimestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale.

PARTE IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11
Definizione e ambito di attività
11.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dagli obiettivi e dai programmi contenuti nel programma pluriennale e nel documento programmatico previsionale annuale.
11.2- Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi della Fondazione.
11.3.- In particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio di amministrazione:
a) esprime il proprio parere sul programma pluriennale predisposto dal Consiglio di indirizzo e formula eventuali proposte in ordine al medesimo;
b) predispone, sulla base degli indirizzi formulati nel piano programmatico pluriennale, il documento programmatico previsionale annuale entro il giorno 10 ottobre di ogni anno e lo sottopone al Consiglio di indirizzo per la sua approvazione;
c) predispone il Bilancio di missione sull'attività erogativa della Fondazione di cui all'art. 14 e lo sottopone al Consiglio di indirizzo per la sua approvazione;
d) predispone relazioni periodiche, di norma con cadenza trimestrale, relative all'attività svolta, da sottoporre al Consiglio di indirizzo per la verifica dei risultati;
e) può istituire, per specifiche esigenze, commissioni consultive o di studio temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità dei loro componenti, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, n. 9 dello Statuto;
f) può avvalersi, in presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno delle strutture della Fondazione, di singoli esperti esterni, dotati di provata professionalità ed esperienza nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti, determinandone le attribuzioni ed il compenso.
11.4.- Il Consiglio di amministrazione persegue nella sua azione le finalità e gli obiettivi individuati nel documento programmatico previsionale annuale e a tal fine provvede a:
a) sollecitare, anche mediante avvisi, bandi, comunicati etc. richieste di intervento da parte di terzi, al fine di finanziare progetti conformi ai programmi elaborati nel documento programmatico previsionale annuale;
b) valutare le singole richieste di intervento pervenute e debitamente istruite assumendo le necessarie deliberazioni in merito;
c) curare la predisposizione e l'esecuzione dei progetti direttamente promossi dalla Fondazione.

PARTE V
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI MISSIONE

Art. 12
Programma pluriennale di attività
12.1 - Il programma pluriennale di attività ha durata triennale.
12.2.- Nell'ambito di tale programma sono accertate le risorse disponibili nel periodo di sua operatività e sono ripartite tra i settori di intervento individuati. Il documento, inoltre, ripartisce tali risorse tra progetti propri e di terzi, determina l'ammontare totale delle risorse da destinare ai piccoli interventi di carattere locale fissandone, per questi ultimi, l'ammontare unitario massimo.
12.3 - Su proposta del Consiglio di Amministrazione, per progetti specifici di notevole rilevanza che eccedano la scadenza del piano programmatico pluriennale di attività in corso o che necessitino di una diversa ripartizione delle risorse tra i vari settori, il Consiglio di indirizzo potrà modificare il piano programmatico pluriennale di attività e dovrà tenere conto di tali impegni nella formulazione dei successivi piani programmatici pluriennali di attività. Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, è autorizzato ad adeguare, di conseguenza, il documento programmatico annuale.

Art. 13
Documento programmatico previsionale annuale
13.1.- Il documento programmatico previsionale annuale ha per oggetto gli interventi previsti per l'esercizio successivo, anche in attuazione di impegni pluriennali, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma pluriennale di attività.
13.2.- Il documento programmatico previsionale annuale deve essere approvato dal Consiglio di indirizzo ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.
13.3.- Il documento programmatico previsionale annuale stabilisce l'ammontare complessivo degli interventi istituzionali e, dopo aver stabilito l'ammontare complessivo delle disponibilità da destinare ai piccoli interventi di carattere locale, determina la suddivisione delle residue risorse disponibili tra i settori di intervento, nonché la ripartizione globale tra progetti propri e di terzi.

Art. 14
Bilancio di missione
14.1.- Il Bilancio di missione costituisce parte integrante della relazione annuale di gestione che correda il Bilancio di esercizio da predisporsi a cura del Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.
14.2.- Il Bilancio di missione illustra tutta l'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente; allo stesso è allegato l'elenco dei soggetti che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione con il relativo importo.
14.3.- Il Bilancio di missione è approvato dal Consiglio di indirizzo unitamente al bilancio di esercizio entro il 31 maggio di ogni anno e viene reso pubblico nelle forme previste dal successivo art. 15.

Art. 15
Pubblicità
15.1.- Il Regolamento dell'attività istituzionale, il Bilancio di esercizio unitamente alla Relazione annuale di gestione ivi compreso il Bilancio di missione e l'elenco dei beneficiari con i relativi importi sono resi pubblici mediante deposito presso la sede della Fondazione con possibilità per chiunque di prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese negli orari di apertura degli uffici al pubblico. La Fondazione cura la pubblicazione di documentazione informativa sul proprio sito Internet, non soggetto a restrizioni di accesso.
15.2.- I bandi, gli avvisi e i comunicati di cui all'art. 6.1 possono essere resi pubblici mediante mezzi di informazione a carattere locale, oltre che nelle forme di cui al precedente comma.

PARTE VI
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 16
Entrata in vigore
16.1.- Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2002.
16.2.- Alle pratiche di erogazione per le quali sia stata già presentata domanda di erogazione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda.
16.3.- Il primo documento di programma pluriennale di attività sarà deliberato dal Consiglio di indirizzo entro il 31/5/2002 e si riferirà agli esercizi 2003-2005.
16.4.- Il documento programmatico previsionale annuale relativo all'esercizio 2002 viene approvato entro il 31/10/2001 sulla base degli indirizzi a tal fine preventivamente deliberati dal Consiglio di indirizzo.