Approvato
il 31.10.2000
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Art. 1
Denominazione, natura e sede
La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI"
di seguito chiamata "Fondazione", è una persona
giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia
statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia,
e dal presente statuto.Essa è la continuazione ideale
della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata con Sovrano beneplacito
il 5 gennaio 1843 dalla quale è stata scorporata l'attività
creditizia con atto in data 27 dicembre 1991, rep. 75.433/12503
del Notaio Aldo Fiori in attuazione del progetto di ristrutturazione
deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa
e approvato con D.M. in data 23 dicembre 1991, n. 436284.La
Fondazione ha sede in Carpi (Modena), Via Duomo, 1.
Art. 2
Scopi della Fondazione
La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità
sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto
delle tradizioni originarie, operando preminentemente nei
seguenti settori rilevanti:· ricerca scientifica·
istruzione e formazione· arte, conservazione del patrimonio
artistico, valorizzazione delle attività e dei beni
culturali e ambientali;· sanità· assistenza
alle categorie sociali deboli. La Fondazione può, inoltre,
individuare e sostenere programmi di attività per la
promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità
locali. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente
nel territorio del suo tradizionale radicamento.Nei casi di
interventi ad alto contenuto sociale, può operare anche
al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri
organismi nazionali e/o internazionali.La Fondazione, al fine
di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire
in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio
di operatività, può concentrare la propria attività
transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni
settori tra quelli previsti dal presente Statuto ricomprendendovi
almeno uno dei settori rilevanti di cui al precedente primo
comma, nell'ambito della definizione periodica dei programmi
di attività.
Art. 3
Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi
statutari
La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base
pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi.L'attività
della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari
è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri
attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti
e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la
trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte,
e la più ampia possibilità di tutela degli interessi
contemplati dallo Statuto nonchè la migliore utilizzazione
delle risorse e l'efficacia degli interventi.La Fondazione
opera nel rispetto dei principi di economicità della
gestione e non può esercitare funzioni creditizie,
né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni
o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro
od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione
delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, cui
alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive modificazioni.La
Fondazione può detenere partecipazioni di controllo,
nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del d.lgs.
n. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano
per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.
Al fine di diversificare il rischio di investimento del patrimonio
e di rimpiegarlo in modo da ottenere una adeguata redditività,
la Fondazione può acquisire partecipazioni non di controllo
in società anche diverse da quelle che abbiano per
oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.La Fondazione,
per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti
può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese
strumentali; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali,
la Fondazione tiene specifiche contabilità separate.
Art. 4
Patrimonio
II patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato
al perseguimento degli scopi statutari.Esso inizialmente è
costituito da partecipazioni nella Società bancaria
conferitaria, ed in altre Società nonché da
altri cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data
di approvazione del presente statuto.Il patrimonio della Fondazione
si incrementa, di regola, per effetto di:· accantonamenti
destinati a riserva obbligatoria nella misura determinata
dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma
1, lett. c), D.Lgs. 17/5/99 n. 153;· accantonamenti
e riserve facoltative approvate dal Consiglio di indirizzo
al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale,
della politica degli investimenti e delle erogazioni della
Fondazione, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità
di vigilanza;· liberalità a qualsiasi titolo
pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del
patrimonio per volontà del donante o del testatore.
Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di
rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata
redditività.La gestione del patrimonio è svolta
con modalità organizzative interne che assicurino la
separazione dalle altre attività della Fondazione.
Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad
intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998
n. 58, e successive modificazioni e integrazioni la cui scelta
sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo
le regole che saranno definite dal Consiglio di indirizzo
nell'esclusivo interesse della Fondazione.
Art. 5
Destinazione del reddito
La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art.
8 del d.lgs. n. 153 del 17.5.1999, destina il reddito secondo
il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto
del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa
ed alla attività svolta dalla Fondazione;b) oneri fiscali;c)
riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità
di Vigilanza;d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore,
l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità
di Vigilanza ai settori rilevanti di intervento di cui al
precedente art. 2;e) altre finalità previste dallo
Statuto; · reinvestimento del reddito; · eventuali
altri fini statutari;· accantonamenti destinati a riserve
facoltative, approvati dall'organo di indirizzo per far fronte
ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica
degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi
di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi
la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto;
La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate
dall'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.La Fondazione
non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio,
ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche,
agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi
corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi
e rimborsi spese corrisposti ai componenti degli organi ed
al Segretario Generale.
Art. 6
Organi della Fondazione
Sono Organi della Fondazione:· Il Consiglio di
indirizzo;· Il Consiglio di Amministrazione;·
Il Presidente;· Il Collegio dei Revisori;· Il
Segretario Generale.
Art. 7
Requisiti di onorabilità
I componenti gli Organi della Fondazione devono essere
scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa
probità.Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque
denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità
o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati
e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per
un qualunque delitto non colposo;
d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui
alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta
delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.I componenti
gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo
di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario
Generale - del Consiglio di amministrazione, la sussistenza
di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della
permanenza del predetto requisito di onorabilità.L'organo
competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato,
deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta
giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia
e della immagine della Fondazione.Ciascun organo definisce
le modalità e la documentazione necessaria sulla base
della quale provvede alla verifica, per i propri componenti,
della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché
la sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione
e di decadenza dalla carica. Per il Segretario Generale vi
provvede il Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
Incompatibilità ed ineleggibilità
Non possono ricoprire la carica di componente gli organi
di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti
dello statuto;
b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino
al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società
da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti
dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino
al secondo grado incluso;
d) coloro che ricoprano cariche di Governo, esercitino funzioni
giurisdizionali, che siano membri del Parlamento nazionale
o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali,
comunali e delle rispettive giunte ivi compresi i Presidenti
dei Consigli Regionali e Provinciali nonché i Sindaci;
e) gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione,
degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui
lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti
gli organi della Fondazione e coloro che abbiano con questi
rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con
esclusione degli incarichi professionali specifici;
f) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società
bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo
17 maggio 1999 n. 153;
g) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di
altre Fondazioni di origine bancaria;
h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari
degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti
organici e permanenti;
i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano
lite vertente con essa;
j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque
organo della Fondazione;
k) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle
situazioni previste dall'art. 9. Inoltre i componenti il Consiglio
di amministrazione della Fondazione non possono assumere le
funzioni di consigliere di amministrazione della società
bancaria conferitaria di cui all'art.1 del d.lgs. n. 153 del
17.5.1999.I componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione
e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili.La
medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.
Art. 9
Sospensione dalle cariche
I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi
dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati
di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene
di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art.
10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo
sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni ed integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
I componenti gli organi della Fondazione devono portare a
conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto
attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione,
la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.L'organo
competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre
trenta giorni - le relative decisioni.
Art. 10
Conflitto di interessi
I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni
in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero
di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado
incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione,
devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza
ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.L'organo
di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della
sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della
suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto
abbia natura non temporanea.
Art. 11
Decadenza dalla carica
I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione
dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario
Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione,
qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità
previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni
od omettano di comunicare una causa di incompatibilità
di cui all'art. 8, omettano di comunicare la sussistenza di
una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica
di cui all'art. 9.I componenti gli organi della Fondazione
che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato
motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono
dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.
Art. 12
Indennità e compensi
Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta una medaglia
di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso,
oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento
delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione
della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate
dal Consiglio di indirizzo, con parere del Collegio dei Revisori.Ai
componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi
del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per
ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo
e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza,
oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento
delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione
dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese
sono determinate dal Consiglio di indirizzo.Non è consentito
il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa
giornata.
Art. 13
Consiglio di indirizzo
Il Consiglio di indirizzo è composto da n. 19 membri.I
componenti del Consiglio di indirizzo devono essere in possesso
di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti
i settori di intervento o funzionali all'attività della
Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito
delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico,
ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione
presso Enti pubblici o privati.I componenti sono designati
come segue:- n. 3 Comune di Carpi- n. 1 Comune di Novi- n.
1 Comune di Soliera- n. 1 Provincia di Modena- n. 2 Camera
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena-
n. 1 Università degli studi di Modena- n. 1 Conferenza
dei Dirigenti scolastici di Carpi, Novi e Soliera- n. 2 Diocesi
di Carpi- n. 2 Ordini professionali- n. 2 Espressione del
Volontariato nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera- n. 3 Cooptati
da parte dello stesso Consiglioparticolarmente esperti nelle
materie di cui all'art. 2.I componenti non rappresentano né
rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò
determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca
da parte degli Enti/Organismi designanti.I componenti il Consiglio
di indirizzo durano in carica 4 anni dalla data di insediamento
dell'organo e possono essere confermati, consecutivamente,
soltanto per un altro mandato.Alla scadenza del mandato i
componenti del Consiglio di indirizzo restano in carica sino
all'entrata in carica dei successori; i componenti nominati
in sostituzione di coloro che venissero a mancare, per qualsiasi
causa, in corso di mandato restano in carica sino a quando
avrebbero dovuto rimanervi i predecessori.I soggetti cui spetta
la designazione ed il Consiglio di indirizzo per le nomine
di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:·
i componenti devono essere scelti fra persone fisiche residenti,
prevalentemente nell'area di operatività dell'ente
con criteri diretti a favorire la rappresentatività
di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione;
· i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità
di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di
cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle
situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto;
Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della
scadenza del mandato dell'organo, ovvero tempestivamente nel
caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato,
provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione
richiedendo ai soggetti esterni designanti l'indicazione di
un candidato specificando gli ambiti entro i quali i designati
devono aver maturato i requisiti di professionalità
richiesti dallo statuto e le specifiche competenze.Parimenti
il Presidente della Fondazione, almeno quattro mesi prima
della scadenza dell'organo, ovvero tempestivamente nel caso
di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato,
provvede ad emanare un pubblico invito per la convocazione
di una conferenza del volontariato affinchè provveda
a designare due esponenti in seno al Consiglio di indirizzo.Con
apposito regolamento approvato dal Consiglio di indirizzo
verranno stabiliti i requisiti dimensionali e di rappresentatività
delle organizzazioni di volontariato, nonché modalità
di diffusione del pubblico invito.Il Presidente, inoltre,
convocherà almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato dell'Organo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione
per causa diversa dalla scadenza del mandato, la conferenza
dei Dirigenti in carica presso gli istituti scolastici nei
Comuni di Carpi, Novi e Soliera, affinché provvedano
a designare un esponente, esperto del settore, in seno al
Consiglio di indirizzo.Tali designazioni devono essere fatte
pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta,
unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato
ai fini della verifica del possesso dei requisiti.Il Consiglio
di indirizzo in piena autonomia entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione relativa alla designazione, corredata
dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti,
provvede alla nomina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti
stessi.Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà
comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché
questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10
giorni.Qualora il soggetto cui spetta la designazione o il
candidato che risulti designato non provvedano ai suddetti
adempimenti secondo le modalità indicate ed entro i
previsti termini, alla nomina stessa provvede, senza indugio
ed in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il
Consiglio di indirizzo che si uniforma agli stessi criteri
cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione.
Tali nomine, sommate alle cooptazioni di cui al secondo comma
del presente articolo, potranno essere esercitate fino alla
concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti
il Consiglio di indirizzo. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni
vi provvede il Presidente del Tribunale di Modena.
Art. 14
Attribuzioni del Consiglio di indirizzo
Sono di competenza del Consiglio di indirizzo le decisioni
concernenti:1. la modificazione dello Statuto su proposta
del Consiglio di amministrazione;2. l'approvazione e la modificazione
dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di amministrazione;3.
la nomina, previa determinazione del numero, e la revoca dei
componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione
dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità
di erogazione;4. la nomina e la revoca, per giusta causa,
del Presidente, di due membri effettivi e dei due membri supplenti
del Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché
le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi
spese;5. l'esercizio dell'azione di responsabilità
nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione
ed il Collegio dei Revisori;6. la verifica per i componenti
il Consiglio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità,
nonchè l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti
di sospensione e decadenza;7. l'approvazione del bilancio
di esercizio e della relazione sulla gestione;8. la determinazione,
sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali
di attività con riferimento alle peculiarità
ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli
previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo
per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli
obiettivi, le linee di operatività e le priorità
degli interventi;9. l'approvazione del documento programmatico
previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno,
relativo agli obiettivi e alle linee di operatività
e intervento per l'esercizio successivo;10. la definizione
delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica
degli investimenti;11. l'eventuale istituzione di imprese
strumentali, nonché l'acquisizione o la dismissione
delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta
del Consiglio di amministrazione;12. l'approvazione delle
operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della
Fondazione;13. l'accollo da parte della Fondazione, delle
sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti
gli organi, nei limiti della normativa tempo per tempo vigente
e con parere conforme del Collegio dei revisori per i membri
del Consiglio di indirizzo.
Art. 15
Funzionamento del Consiglio di indirizzo
Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente
della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del
Presidente.Esso si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni
qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano
richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti
o il Collegio dei Revisori.Gli avvisi di convocazione, contenenti
l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti,
a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi
prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei
singoli componenti il Consiglio di indirizzo e il Collegio
dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata
mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno
un giorno prima di quello fissato per la riunione.Alle riunioni
del Consiglio di indirizzo partecipa il Segretario Generale
o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato
a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive
insieme al Presidente.Il Consiglio di indirizzo è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei componenti
in carica aventi diritto di voto.Il Consiglio di indirizzo
è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente
investito delle funzioni vicarie del Presidente.Il Presidente
della Fondazione non ha diritto di voto.Le deliberazioni sono
prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti,
esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione,
fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello
Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti
dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio
dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole
della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità
superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.In
caso di parità la proposta si intende non approvata.Si
svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone
a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il
Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
Art. 16
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto da un
minimo di sette a un massimo di nove componenti nominati dal
Consiglio di indirizzo.Gli amministratori devono essere in
possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie
inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività
della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa
nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale
o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione
o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate
con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.I
componenti il Consiglio di indirizzo non possono essere proposti
come candidati alla carica di componenti il Consiglio di amministrazione.La
durata del mandato degli amministratori è di quattro
anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli amministratori
possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.Alla
scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta
in carica fino all'insediamento del successivo.Se nel corso
del mandato vengano a mancare uno o più amministratori,
il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di indirizzo
per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.Il
mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade
con quello del Consiglio di amministrazione.Qualora, per qualsiasi
causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero
Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza
di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione
da parte del Consiglio di indirizzo.Ai componenti il Consiglio
di amministrazione si applicano le norme di cui all'art.2392
del Codice Civile.
Art. 17
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri
di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli
espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal
presente Statuto.In particolare sono di competenza del Consiglio
di amministrazione le deliberazioni concernenti:1. la nomina,
nel proprio seno, del Presidente sentito il Consiglio di indirizzo,
e del Vice Presidente della Fondazione;2. la gestione operativa
della Fondazione, nel quadro della programmazione definita
dal Consiglio di indirizzo e di quant'altro inerente alla
attività della Fondazione;3. la predisposizione del
bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;4. la
predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;5.
la definizione del regolamento interno degli uffici e delle
norme relative all'organico ed al trattamento del personale;6.
l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti
di lavoro;7. la nomina del Segretario Generale ed eventualmente
del Vice Segretario Generale della Fondazione, sentito il
Consiglio di indirizzo, e la verifica della sussistenza dei
requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle
cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta
giorni, dei provvedimenti conseguenti, nonché la determinazione
dei relativi compensi;8. la verifica per i componenti il Consiglio
di amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle
incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta
giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;9. la
nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle
proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone
le funzioni, la composizione e le eventuali indennità,
per quanto attiene ai membri degli Organi della Fondazione
chiamati a far parte delle suddette commissioni, l'eventuale
incarico sarà conferito con delibera ed il compenso
determinato sentito il Collegio dei revisori;10. le nomine
e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza
della Fondazione;11. l'accollo da parte della Fondazione delle
sanzioni amministrative e tributarie a carico dei dipendenti
e del Segretario Generale della Fondazione, nei limiti della
normativa tempo per tempo vigente. Al Consiglio di amministrazione,
inoltre, è attribuito un generale potere di proposta
nei confronti del Consiglio di indirizzo in tutte le materie
attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione
e in particolare relativamente a· alle modifiche statutarie;·
alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;·
alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica
degli investimenti;· alla istituzione di imprese strumentali;·
ai programmi di intervento della Fondazione. Il Consiglio
di amministrazione può delegare ad uno o più
dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri,
determinando i limiti della delega.I titolari di deleghe provvedono
a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione
in merito all'assolvimento del mandato.
Art. 18
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal
Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal
componente il Consiglio di amministrazione più anziano.
Si intende componente il Consiglio di amministrazione più
anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente
del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea
il più anziano di età.Esso si riunisce almeno
ogni bimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario
o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo, arrotondato
all'unità superiore, dei membri del Consiglio di amministrazione
o il Collegio dei Revisori.Gli avvisi di convocazione, contenenti
l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti
a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di
quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti
e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione
avviene mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata
almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.Il
Consiglio di amministrazione è validamente costituito
con la presenza della maggioranza dei componenti in carica
aventi diritto di voto.Il Consiglio di amministrazione è
presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo,
dal componente il Consiglio di amministrazione più
anziano.Alle riunioni partecipa il Segretario generale o in
caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a
sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme
al Presidente.Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta
dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.Sono fatte a scrutinio segreto
le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un
solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge
le funzioni di scrutatore.
Art. 19
Presidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza
legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi
ed in giudizio.Il Presidente:· convoca e presiede il
Consiglio di indirizzo e il Consiglio di amministrazione;·
assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito
il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza
del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo
stesso nella prima riunione;· svolge attività
di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie
di competenza dell'organo di amministrazione e vigila sull'esecuzione
delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione.·
autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e
amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione;
ha facoltà, inoltre, di nominare procuratori e avvocati
per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato
per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare
procure speciali a terzi. In caso di assenza o impedimento
del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a
lui attribuite nell'ambito del Consiglio di indirizzo, sono
esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento
anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione
più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità,
di carica e di età.Il Presidente può delegare,
di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della
Fondazione a singoli componenti l'organo di ammini-strazione,
o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.Con
il parere favorevole dell'organo di amministrazione può
altresì delegare la rappresentanza della Fondazione,
per categorie di atti, a singoli componenti l'organo stesso,
a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.
Art. 20
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente
e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio
di indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori contabili
e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.I
componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre
anni dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati
una sola volta.Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori
resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.Se
nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori,
subentrano i supplenti in ordine di età.I nuovi Revisori
restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio
di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori
effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.In
caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è
assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di indirizzo,
dal Revisore più anziano.Il mandato dei Revisori, nominati
in sostituzione, scade con quello del Collegio dei Revisori.Il
Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità
stabilite dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto
applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99
e partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del
Consiglio di amministrazione.
Art. 21
Segretario Generale
Il Segretario Generale sovraintende agli uffici della
Fondazione e ne organizza le funzioni.In caso di assenza o
impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni
il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente
allo scopo delegato dal Consiglio di amministrazione, ovvero
altra persona individuata dal Consiglio di Amministrazione
che ne determina il rapporto di lavoro, i poteri e le funzioni
nonchè la misura del compenso. Di fronte a terzi la
firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce
prova della sua assenza o impedimento.Partecipa alle riunioni,
del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione
e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive
e propositive.Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni
degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse,
firmando la corrispondenza e gli atti relativi.Compie atti
o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio
di amministrazione.Il Segretario Generale ed il Vice Segretario
Generale devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione
professionale, con competenza specifica nel campo gestionale
ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza
almeno per un triennio nell'ambito della libera professione
o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici
o privati di dimensioni adeguate.Al Segretario Generale si
applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art.
8 con esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. c) per
la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.Il
Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi
in altre Fondazioni di origine bancaria.
Art. 22
Libri e scritture contabili
La Fondazione tiene i libri delle adunanze, del Consiglio
di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio
dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo
al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario
Generale.La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale,
il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si
rendano necessari per la propria attività ed in conformità
alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali
libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del Codice Civile.Nel caso in cui la Fondazione eserciti in
via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica
contabilità separata e verrà predisposto uno
specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
Art. 23
Bilancio e documento programmatico previsionale
L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31
dicembre dello stesso anno.Entro il mese di ottobre di ogni
anno il Consiglio di indirizzo approva il documento programmatico
previsionale dell'attività della Fondazione relativo
all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione
sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di indirizzo,
da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di
Vigilanza.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di
Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione
di gestione e li sottopone al Collegio dei revisori che predispone
la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data
fissata per l'approvazione. Entro il 31 maggio di ogni anno,
il Consiglio di indirizzo, sentita la relazione del Collegio
dei revisori, approva il bilancio annuale e la relazione di
gestione e li trasmette entro 15 giorni all'Autorità
di Vigilanza.Il bilancio si compone dello stato patrimoniale,
del conto economico e della nota integrativa. La relazione
sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi
sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati,
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse
categorie di destinatari.Il bilancio e la relazione sulla
gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione
dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività
svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione
delle forme di investimento del patrimonio.A tal fine la Fondazione
si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di
vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9,
comma 5, del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.Il bilancio e la
relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite
dal Consiglio di indirizzo osservando altresì quanto
stabilito in proposito nel regolamento di cui al precedente
comma 6.
Art. 24
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
La Fondazione ha durata illimitata.La Fondazione, con
deliberazione unanime del Consiglio di indirizzo, previa autorizzazione
dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione
nei casi e secondo le modalità previste dalla legge,
può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri
enti che perseguano esclusivamente fini di utilità
sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi
riconducibili alle finalità istituzionali.In caso di
scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto
ad altre Fondazioni, assicurando ove possibile, la continuità
degli interventi nel territorio e nei settori di operatività
della Fondazione posta in liquidazione, in conformità
agli scopi statutari.
Art. 25
Norme transitorie
Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al
momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di
Vigilanza.Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei
revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche
statutarie restano nel loro ufficio fino alla prima riunione
del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio
dei Revisori, con il compito di provvedere agli adempimenti
relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli altri adempimenti
obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità
di Vigilanza, nonché alla gestione ordinaria.Ai componenti
dei suddetti organi continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dalle precedenti disposizioni statutarie, ferma restando
la disposizione dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 153/99.L'attuale
Consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti relativi
alla costituzione del Consiglio di indirizzo; a tal fine il
Presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete
la designazione entro 15 giorni dalla data di approvazione
delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di
Vigilanza con procedura e termini analoghi a quelli di cui
all'Art. 13 del nuovo Statuto.Il Consiglio di amministrazione,
per quanto concerne i requisiti di professionalità
dei componenti il Consiglio di indirizzo, si atterrà
ai criteri indicati all'art. 13, provvedendo ad indicare ai
soggetti designanti gli ambiti entro i quali i candidati devono
avere maturato i requisiti richiesti.In sede di prima costituzione,
l'attuale Consiglio di amministrazione provvede, inoltre,
alle cooptazioni di cui all'art. 13 del nuovo statuto entro
il termine utile per il primo insediamento del Consiglio di
indirizzo.Completato il procedimento di nomina del Consiglio
di indirizzo, l'attuale Presidente della Fondazione convoca
senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.Le
disposizioni relative al documento programmatico previsionale
si applicano dall'anno 2000 a valere sull'esercizio 2001.L'esercizio
in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie
da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato
al 31.12.2000.Il primo mandato dei componenti il Consiglio
di amministrazione ed il Collegio dei Revisori ha durata sino
all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui viene
a scadere il mandato stesso ai sensi degli artt. 16, 20 dello
statuto.In deroga alle previsioni di cui all'art. 13 dello
statuto, il primo mandato dei componenti il Consiglio di indirizzo
di seguito indicati ha la seguente durata:· cinque
anni per i componenti designati dai seguenti enti: Comuni
di Carpi, Novi, Soliera, Provincia di Modena, C.C.I.A.A. di
Modena;· quattro anni e sei mesi per i componenti designati
dai seguenti organismi: Università degli studi di Modena,
Conferenza dei Dirigenti scolastici, Diocesi di Carpi, Ordini
professionali, esponenti del Volontariato. Resta quindi confermata
in quattro anni la durata del primo mandato dei componenti
cooptati nel Consiglio di Indirizzo.Al fine di darne adeguata
pubblicità, il presente statuto sarà depositato
presso l'Ufficio delle persone giuridiche della cancelleria
del Tribunale di Modena e ne sarà data ulteriore diffusione
anche in via telematica.
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