LA FONDAZIONE >>> Statuto

 

 


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Approvato il 31.10.2000

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Art. 1
Denominazione, natura e sede

La "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CARPI" di seguito chiamata "Fondazione", è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia, e dal presente statuto.Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carpi, fondata con Sovrano beneplacito il 5 gennaio 1843 dalla quale è stata scorporata l'attività creditizia con atto in data 27 dicembre 1991, rep. 75.433/12503 del Notaio Aldo Fiori in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con D.M. in data 23 dicembre 1991, n. 436284.La Fondazione ha sede in Carpi (Modena), Via Duomo, 1.


Art. 2
Scopi della Fondazione

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando preminentemente nei seguenti settori rilevanti:· ricerca scientifica· istruzione e formazione· arte, conservazione del patrimonio artistico, valorizzazione delle attività e dei beni culturali e ambientali;· sanità· assistenza alle categorie sociali deboli. La Fondazione può, inoltre, individuare e sostenere programmi di attività per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio del suo tradizionale radicamento.Nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, può operare anche al di fuori del territorio nazionale, anche d'intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali.La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, può concentrare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, in alcuni settori tra quelli previsti dal presente Statuto ricomprendendovi almeno uno dei settori rilevanti di cui al precedente primo comma, nell'ambito della definizione periodica dei programmi di attività.


Art. 3
Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione utilizza nella propria azione, anche su base pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi.L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto nonchè la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad Enti con fini di lucro od in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali, cui alla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive modificazioni.La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 153/99, solamente in Enti o Società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. Al fine di diversificare il rischio di investimento del patrimonio e di rimpiegarlo in modo da ottenere una adeguata redditività, la Fondazione può acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali.La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali; nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la Fondazione tiene specifiche contabilità separate.


Art. 4
Patrimonio


II patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.Esso inizialmente è costituito da partecipazioni nella Società bancaria conferitaria, ed in altre Società nonché da altri cespiti mobiliari ed immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente statuto.Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di regola, per effetto di:· accantonamenti destinati a riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17/5/99 n. 153;· accantonamenti e riserve facoltative approvate dal Consiglio di indirizzo al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale, della politica degli investimenti e delle erogazioni della Fondazione, sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza;· liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore. Esso viene amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni e integrazioni la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo le regole che saranno definite dal Consiglio di indirizzo nell'esclusivo interesse della Fondazione.


Art. 5
Destinazione del reddito


La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 153 del 17.5.1999, destina il reddito secondo il seguente ordine: a) spese di funzionamento, nel rispetto del principio di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed alla attività svolta dalla Fondazione;b) oneri fiscali;c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;d) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai settori rilevanti di intervento di cui al precedente art. 2;e) altre finalità previste dallo Statuto; · reinvestimento del reddito; · eventuali altri fini statutari;· accantonamenti destinati a riserve facoltative, approvati dall'organo di indirizzo per far fronte ad esigenze di salvaguardia del patrimonio, o di politica degli investimenti della Fondazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza che ciò pregiudichi la effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto; La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n. 266.La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche, agli Amministratori e dipendenti, con esclusione dei compensi corrisposti ai dipendenti e delle indennità, compensi e rimborsi spese corrisposti ai componenti degli organi ed al Segretario Generale.


Art. 6
Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:· Il Consiglio di indirizzo;· Il Consiglio di Amministrazione;· Il Presidente;· Il Collegio dei Revisori;· Il Segretario Generale.

Art. 7
Requisiti di onorabilità

I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) coloro che sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena, su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di amministrazione, la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della immagine della Fondazione.Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvede alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché la sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica. Per il Segretario Generale vi provvede il Consiglio di Amministrazione.


Art. 8
Incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo della Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dello statuto;
b) il coniuge, i parenti fino al terzo grado e affini sino al secondo grado incluso dei componenti gli organi della Fondazione;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado incluso;
d) coloro che ricoprano cariche di Governo, esercitino funzioni giurisdizionali, che siano membri del Parlamento nazionale o di quello dell'Unione Europea, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e delle rispettive giunte ivi compresi i Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali nonché i Sindaci;
e) gli amministratori e i dipendenti, con vincolo di subordinazione, degli enti locali territoriali, e degli altri soggetti cui lo statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione e coloro che abbiano con questi rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, con esclusione degli incarichi professionali specifici;
f) chi ricopre la carica di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
g) coloro che ricoprano cariche negli organi statutari di altre Fondazioni di origine bancaria;
h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti;
i) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
k) coloro che all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 9. Inoltre i componenti il Consiglio di amministrazione della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria di cui all'art.1 del d.lgs. n. 153 del 17.5.1999.I componenti gli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo sono tra loro reciprocamente incompatibili.La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.


Art. 9
Sospensione dalle cariche

I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 7, comma 2, lett. c);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale. I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, ovvero - per quanto attiene al Segretario Generale - del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di una delle situazioni sopra individuate.L'organo competente deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le relative decisioni.


Art. 10
Conflitto di interessi


I componenti gli organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza, nell'ipotesi di omissione della suddetta comunicazione, nonché nel caso in cui il conflitto abbia natura non temporanea.


Art. 11
Decadenza dalla carica


I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Segretario Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni od omettano di comunicare una causa di incompatibilità di cui all'art. 8, omettano di comunicare la sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 9.I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo.


Art. 12
Indennità e compensi


Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dello stesso, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione della medaglia di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di indirizzo, con parere del Collegio dei Revisori.Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio di indirizzo.Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.


Art. 13
Consiglio di indirizzo


Il Consiglio di indirizzo è composto da n. 19 membri.I componenti del Consiglio di indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione, devono aver maturato esperienza operativa nell'ambito delle professioni o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso Enti pubblici o privati.I componenti sono designati come segue:- n. 3 Comune di Carpi- n. 1 Comune di Novi- n. 1 Comune di Soliera- n. 1 Provincia di Modena- n. 2 Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Modena- n. 1 Università degli studi di Modena- n. 1 Conferenza dei Dirigenti scolastici di Carpi, Novi e Soliera- n. 2 Diocesi di Carpi- n. 2 Ordini professionali- n. 2 Espressione del Volontariato nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera- n. 3 Cooptati da parte dello stesso Consiglioparticolarmente esperti nelle materie di cui all'art. 2.I componenti non rappresentano né rispondono ai soggetti che li hanno designati. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo e di revoca da parte degli Enti/Organismi designanti.I componenti il Consiglio di indirizzo durano in carica 4 anni dalla data di insediamento dell'organo e possono essere confermati, consecutivamente, soltanto per un altro mandato.Alla scadenza del mandato i componenti del Consiglio di indirizzo restano in carica sino all'entrata in carica dei successori; i componenti nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare, per qualsiasi causa, in corso di mandato restano in carica sino a quando avrebbero dovuto rimanervi i predecessori.I soggetti cui spetta la designazione ed il Consiglio di indirizzo per le nomine di propria competenza, devono attenersi ai seguenti criteri:· i componenti devono essere scelti fra persone fisiche residenti, prevalentemente nell'area di operatività dell'ente con criteri diretti a favorire la rappresentatività di interessi connessi ai settori di intervento della Fondazione; · i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di professionalità di cui al 2° comma del presente articolo e non trovarsi nelle situazioni indicate agli articoli 8 e 9 del presente Statuto; Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'organo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione all'ente cui compete la designazione richiedendo ai soggetti esterni designanti l'indicazione di un candidato specificando gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti di professionalità richiesti dallo statuto e le specifiche competenze.Parimenti il Presidente della Fondazione, almeno quattro mesi prima della scadenza dell'organo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede ad emanare un pubblico invito per la convocazione di una conferenza del volontariato affinchè provveda a designare due esponenti in seno al Consiglio di indirizzo.Con apposito regolamento approvato dal Consiglio di indirizzo verranno stabiliti i requisiti dimensionali e di rappresentatività delle organizzazioni di volontariato, nonché modalità di diffusione del pubblico invito.Il Presidente, inoltre, convocherà almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dell'Organo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, la conferenza dei Dirigenti in carica presso gli istituti scolastici nei Comuni di Carpi, Novi e Soliera, affinché provvedano a designare un esponente, esperto del settore, in seno al Consiglio di indirizzo.Tali designazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato ai fini della verifica del possesso dei requisiti.Il Consiglio di indirizzo in piena autonomia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla designazione, corredata dei documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti, provvede alla nomina, previa verifica dell'esistenza dei requisiti stessi.Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro 10 giorni.Qualora il soggetto cui spetta la designazione o il candidato che risulti designato non provvedano ai suddetti adempimenti secondo le modalità indicate ed entro i previsti termini, alla nomina stessa provvede, senza indugio ed in via esclusiva, direttamente ed in piena autonomia, il Consiglio di indirizzo che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente competente alla designazione. Tali nomine, sommate alle cooptazioni di cui al secondo comma del presente articolo, potranno essere esercitate fino alla concorrenza di una quota non maggioritaria dei componenti il Consiglio di indirizzo. Nell'ipotesi di ulteriori designazioni vi provvede il Presidente del Tribunale di Modena.


Art. 14
Attribuzioni del Consiglio di indirizzo


Sono di competenza del Consiglio di indirizzo le decisioni concernenti:1. la modificazione dello Statuto su proposta del Consiglio di amministrazione;2. l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, sentito il Consiglio di amministrazione;3. la nomina, previa determinazione del numero, e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di erogazione;4. la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente, di due membri effettivi e dei due membri supplenti del Collegio dei Revisori, la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;5. l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori;6. la verifica per i componenti il Consiglio di Indirizzo dei requisiti e delle incompatibilità, nonchè l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;7. l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;8. la determinazione, sentito il Consiglio di amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;9. l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;10. la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;11. l'eventuale istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione o la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse, su proposta del Consiglio di amministrazione;12. l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione;13. l'accollo da parte della Fondazione, delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti gli organi, nei limiti della normativa tempo per tempo vigente e con parere conforme del Collegio dei revisori per i membri del Consiglio di indirizzo.


Art. 15
Funzionamento del Consiglio di indirizzo


Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.Esso si riunisce almeno ogni trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori.Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di indirizzo e il Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua mancanza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal proprio componente investito delle funzioni vicarie del Presidente.Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, salvo quelle relative alla trasformazione, fusione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, all'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.In caso di parità la proposta si intende non approvata.Si svolgono a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone a richiesta anche di un solo Consigliere. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.


Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sette a un massimo di nove componenti nominati dal Consiglio di indirizzo.Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato un'esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni di amministrazione o direzione presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari.I componenti il Consiglio di indirizzo non possono essere proposti come candidati alla carica di componenti il Consiglio di amministrazione.La durata del mandato degli amministratori è di quattro anni dalla data di insediamento dell'organo. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.Alla scadenza del mandato, il Consiglio di amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo.Se nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio di indirizzo per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di amministrazione.Qualora, per qualsiasi causa venga meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Organo si considera dimissionario e rimane in carica con pienezza di poteri, fino al rinnovo del Consiglio di amministrazione da parte del Consiglio di indirizzo.Ai componenti il Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui all'art.2392 del Codice Civile.


Art. 17
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.In particolare sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:1. la nomina, nel proprio seno, del Presidente sentito il Consiglio di indirizzo, e del Vice Presidente della Fondazione;2. la gestione operativa della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio di indirizzo e di quant'altro inerente alla attività della Fondazione;3. la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;4. la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;5. la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;6. l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;7. la nomina del Segretario Generale ed eventualmente del Vice Segretario Generale della Fondazione, sentito il Consiglio di indirizzo, e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione, entro trenta giorni, dei provvedimenti conseguenti, nonché la determinazione dei relativi compensi;8. la verifica per i componenti il Consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro trenta giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;9. la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità, per quanto attiene ai membri degli Organi della Fondazione chiamati a far parte delle suddette commissioni, l'eventuale incarico sarà conferito con delibera ed il compenso determinato sentito il Collegio dei revisori;10. le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;11. l'accollo da parte della Fondazione delle sanzioni amministrative e tributarie a carico dei dipendenti e del Segretario Generale della Fondazione, nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. Al Consiglio di amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta nei confronti del Consiglio di indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in particolare relativamente a· alle modifiche statutarie;· alla approvazione e modifica dei regolamenti interni;· alle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;· alla istituzione di imprese strumentali;· ai programmi di intervento della Fondazione. Il Consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Segretario Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega.I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.


Art. 18
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano. Si intende componente il Consiglio di amministrazione più anziano colui che fa parte da più tempo e ininterrottamente del Consiglio; nell'eventualità di nomina contemporanea il più anziano di età.Esso si riunisce almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei membri del Consiglio di amministrazione o il Collegio dei Revisori.Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata, almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telematica, inviata almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano.Alle riunioni partecipa il Segretario generale o in caso di sua assenza o impedimento, chi è delegato a sostituirlo, il quale redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente. In tale caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.


Art. 19
Presidente
Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio.Il Presidente:· convoca e presiede il Consiglio di indirizzo e il Consiglio di amministrazione;· assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, sentito il Segretario Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;· svolge attività di impulso e coordinamento dell'attività nelle materie di competenza dell'organo di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento della Fondazione.· autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facoltà, inoltre, di nominare procuratori e avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare procure speciali a terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni, con eccezione di quelle a lui attribuite nell'ambito del Consiglio di indirizzo, sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente il Consiglio di amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità, di carica e di età.Il Presidente può delegare, di volta in volta e per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a singoli componenti l'organo di ammini-strazione, o al Segretario Generale, ovvero a singoli dipendenti.Con il parere favorevole dell'organo di amministrazione può altresì delegare la rappresentanza della Fondazione, per categorie di atti, a singoli componenti l'organo stesso, a singoli dipendenti o eccezionalmente a terzi.


Art. 20
Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente e da due membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di indirizzo iscritti nel Registro dei Revisori contabili e, preferibilmente, residenti nella Provincia di Modena.I componenti il Collegio dei Revisori restano in carica tre anni dall'insediamento dell'organo e possono essere confermati una sola volta.Alla scadenza del mandato il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'entrata in carica del successivo.Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di età.I nuovi Revisori restano in carica sino alla successiva riunione del Consiglio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'organo.In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio di indirizzo, dal Revisore più anziano.Il mandato dei Revisori, nominati in sostituzione, scade con quello del Collegio dei Revisori.Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403-2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo n. 153/99 e partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.


Art. 21
Segretario Generale

Il Segretario Generale sovraintende agli uffici della Fondazione e ne organizza le funzioni.In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente allo scopo delegato dal Consiglio di amministrazione, ovvero altra persona individuata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina il rapporto di lavoro, i poteri e le funzioni nonchè la misura del compenso. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.Partecipa alle riunioni, del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e delle commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.Compie atti o categorie di atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di amministrazione.Il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale devono essere scelti tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.Al Segretario Generale si applicano le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 8 con esclusione di quelle di cui al comma 1, lett. c) per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione.Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria.


Art. 22
Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze, del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Segretario Generale.La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.


Art. 23
Bilancio e documento programmatico previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio di indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio di indirizzo, da trasmettere entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza.Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione di gestione e li sottopone al Collegio dei revisori che predispone la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, il Consiglio di indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei revisori, approva il bilancio annuale e la relazione di gestione e li trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del d.lgs. 17 maggio 1999 n. 153.Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme stabilite dal Consiglio di indirizzo osservando altresì quanto stabilito in proposito nel regolamento di cui al precedente comma 6.


Art. 24
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

La Fondazione ha durata illimitata.La Fondazione, con deliberazione unanime del Consiglio di indirizzo, previa autorizzazione dell'Organo di Vigilanza, oltre a procedere alla liquidazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può trasformarsi in un altro ente o fondersi con altri enti che perseguano esclusivamente fini di utilità sociale al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori di operatività della Fondazione posta in liquidazione, in conformità agli scopi statutari.


Art. 25
Norme transitorie

Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori in carica alla data di approvazione delle modifiche statutarie restano nel loro ufficio fino alla prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori, con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla costituzione dei nuovi organi, agli altri adempimenti obbligatori per legge o per disposizione dell'Autorità di Vigilanza, nonché alla gestione ordinaria.Ai componenti dei suddetti organi continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalle precedenti disposizioni statutarie, ferma restando la disposizione dell'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 153/99.L'attuale Consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di indirizzo; a tal fine il Presidente provvede ad interessare i soggetti cui compete la designazione entro 15 giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza con procedura e termini analoghi a quelli di cui all'Art. 13 del nuovo Statuto.Il Consiglio di amministrazione, per quanto concerne i requisiti di professionalità dei componenti il Consiglio di indirizzo, si atterrà ai criteri indicati all'art. 13, provvedendo ad indicare ai soggetti designanti gli ambiti entro i quali i candidati devono avere maturato i requisiti richiesti.In sede di prima costituzione, l'attuale Consiglio di amministrazione provvede, inoltre, alle cooptazioni di cui all'art. 13 del nuovo statuto entro il termine utile per il primo insediamento del Consiglio di indirizzo.Completato il procedimento di nomina del Consiglio di indirizzo, l'attuale Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo organo.Le disposizioni relative al documento programmatico previsionale si applicano dall'anno 2000 a valere sull'esercizio 2001.L'esercizio in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Autorità di Vigilanza è prorogato al 31.12.2000.Il primo mandato dei componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Revisori ha durata sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere il mandato stesso ai sensi degli artt. 16, 20 dello statuto.In deroga alle previsioni di cui all'art. 13 dello statuto, il primo mandato dei componenti il Consiglio di indirizzo di seguito indicati ha la seguente durata:· cinque anni per i componenti designati dai seguenti enti: Comuni di Carpi, Novi, Soliera, Provincia di Modena, C.C.I.A.A. di Modena;· quattro anni e sei mesi per i componenti designati dai seguenti organismi: Università degli studi di Modena, Conferenza dei Dirigenti scolastici, Diocesi di Carpi, Ordini professionali, esponenti del Volontariato. Resta quindi confermata in quattro anni la durata del primo mandato dei componenti cooptati nel Consiglio di Indirizzo.Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente statuto sarà depositato presso l'Ufficio delle persone giuridiche della cancelleria del Tribunale di Modena e ne sarà data ulteriore diffusione anche in via telematica.